E' OBBLIGATORIA ANCHE
PER LE ATTIVITA' OCCASIONALI
Si ricorda ai giornalisti che esercitano l'attività autonoma che entro l'1 agosto vanno trasmessi on line all’Inpgi 2 i dati dei redditi giornalistici autonomi percepiti nel 2015. La tradizionale scadenza del 31 luglio slitta quest'anno di un giorno, essendo il 31 luglio domenica.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel 2015 abbiano svolto attività autonoma giornalistica con partita Iva, o come attività occasionale, con cessione diritto d'autore, come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, o in società tra professionisti.L'obbligo vale anche per quanti, pur non avendo maturato nel 2015 redditi da attività giornalistica, non abbiano richiesto preventivamente di essere sospesi dagli adempimenti contributivi.
Non hanno l'obbligo di presentare la comunicazione i giornalisti che abbiano svolto l’attività professionale esclusivamente come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co): per questi, infatti, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso però, per essere esonerati dall’obbligo di comunicazione, il giornalista deve comunicare all’Inpgi le modalità con cui svolge la professione, utilizzando uno specifico modulo (disponibile qui: www.inpgi.it/?q=node/692)
La trasmissione dei dati sui redditi dev'essere effettuata collegandosi al sito www.inpgi.it, nella sezione "Comunicazione reddituale" (www.inpgi.it/node/1018), attiva ogni giorno dalle ore 8.00 alle 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario utilizzare il codice iscritto (cioè il proprio numero di posizione Inpgi) e la password normalmente utilizzata sul sito per l’accesso ai dati personali.
Si ricorda che nei casi in cui l’inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 1/08/2016, è previsto l’addebito di una sanzione per ritardata comunicazione.
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Si chiarisce inoltre che il versamento dei contributi alla Gestione Separata Inpgi, e quindi anche la dichiarazione reddituale, sono dovuti anche dai pubblicisti che esercitano l'attività giornalistica solo occasionalmente. Possono esserne esentati solo quanti non esercitano alcuna attività giornalistica autonoma, e ne danno apposita comunicazione preventiva all'Inpgi.
Infatti il Ministero del Lavoro, fin dal 5 agosto 1999 con nota n. 82661, ha chiarito che qualunque prestazione di lavoro autonomo dei giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inpgi e al versamento dei relativi contributi.
Inoltre l’art. 61 del D.Lgs n. 276 del 10/09/2003, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e di quello occasionale, ne ha escluso le professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza la definizione di lavoro occasionale (che presso l'Inps porta ad alcune esenzioni dai versamenti contributivi) non trova applicazione per i giornalisti, i quali devono essere obbligatoriamente iscritti all’Ordine (come professionisti o pubblicisti). Tale obbligo contributivo all'Inpgi 2 è stato recentemente confermato anche dalla sentenza n. 9633/2016 della Corte di Cassazione.
Infatti il Ministero del Lavoro, fin dal 5 agosto 1999 con nota n. 82661, ha chiarito che qualunque prestazione di lavoro autonomo dei giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inpgi e al versamento dei relativi contributi.
Inoltre l’art. 61 del D.Lgs n. 276 del 10/09/2003, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e di quello occasionale, ne ha escluso le professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza la definizione di lavoro occasionale (che presso l'Inps porta ad alcune esenzioni dai versamenti contributivi) non trova applicazione per i giornalisti, i quali devono essere obbligatoriamente iscritti all’Ordine (come professionisti o pubblicisti). Tale obbligo contributivo all'Inpgi 2 è stato recentemente confermato anche dalla sentenza n. 9633/2016 della Corte di Cassazione.
Dunque anche il giornalista pubblicista è obbligato a versare i contributi all'INPGI 2, se svolge attività giornalistica libero-professionale. Anche se questa ha carattere solo sporadico, e a prescindere dall'entità dei compensi percepiti.
Si può essere esentati dalla dichiarazione e dal pagamento dei contributi solo nel caso di sospensione dell’attività professionale autonoma, da comunicare preventivamente all'Inpgi, compilando e consegnando il modulo scaricabile dal link www.inpgi.it/?q=node/473.
E' tenuto alla dichiarazione reddituale anche chi – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica autonoma – nell’anno precedente non aveva chiesto all'Inpgi di essere sospeso dagli adempimenti contributivi.
Tutte le altre informazioni necessarie sono disponibili sul sito dell'Inpgi alla voce "Denuncia on line" della sezione "Gestione separata": www.inpgi.it/?q=node/1018