26 settembre 2022

INPGI, ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA BONUS DI 200 (e 350) EURO

Partite le richieste per il Bonus di 200 (o 350) euro
 
per i giornalisti lavoratori autonomi (anche senza Partita Iva )

Possono beneficiare della misura gli iscritti liberi professionisti o titolari di co.co.co. che abbiano percepito nel 2021 meno di 35mila euro. Ulteriori 150 euro ai redditi inferiori ai 20.000 euro. Istanze solo online da lunedì 26 settembre, fino alle ore 20 del 30 novembre. L'erogazione è prevista in base all'ordine di presentazione.

N.B.: Diversamente da quanto appare dalla circolare Inpgi e dalle notizie di stampa riferite genericamente ai liberi professionisti

LA RICHIESTA DEL BONUS E' AVANZABILE DA TUTTI I GIORNALISTI AUTONOMI, ANCHE SENZA  P.IVA O CO.CO.CO, ESSENDO APERTA A TUTTI GLI ISCRITTI ALL'INPGI SENZA DISTINZIONI DI CONTRATTO
purché rispondano agli altri criteri indicati per averne titolo.

Si segnala che il sito dell'Inpgi tende ad intasarsi per le tante richieste: ci sono momentanee disfunzioni o la non apparizione del link attraverso cui fare la domanda on line. In tal caso basta sconnettersi e riprovare.


INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale contenete i criteri e le modalità per la concessione, da parte degli Enti di previdenza privatizzati, dell’indennità una tantum, pari a 200 euro, prevista dall’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al rincaro dei prezzi.

Possono beneficiare dell’indennità, che è una tantum, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio scorso:

- fossero già iscritti all’Ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata entro la medesima data;

- abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.

Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato:

- al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 20 del DL n. 144 del 23 settembre 2022, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro. A tal fine, nella domanda da presentare all’Istituto dovrà essere evidenziata questa specifica condizione reddituale.

Per ottenere il bonus è necessario presentare apposita domanda all’Inpgi sul modulo predisposto on line, dal 26 settembre ed entro le ore 20 del 30 novembre 2022, esclusivamente in modalità telematica accedendo all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web.

E’ opportuno, quindi, verificare la corrente validità dei codici di accesso alla propria area riservata e, qualora siano scaduti ovvero se ne sia sprovvisti, è necessario attivare il prima possibile la procedura (reperibile qui – link  http://www.inpgi.it/?q=node/900 ) per il recupero.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente all’Inps e all’Inpgi, l’istanza per ottenere il bonus dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Gli Uffici dell’Inpgi, dopo aver verificato la regolarità dei previsti requisiti, provvederanno ad erogare la somma in favore di coloro che ne avranno fatto richiesta.

L’erogazione avverrà sulla base dell’ordine cronologico della presentazione delle domande.

(Fonte: Inpgi) 

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20 settembre 2022

ASSOSTAMPA SICILIANA E ROMANA AL TAR DEL LAZIO CONTRO IL MINISTERO DI GIUSTIZIA

I giornalisti italiani lavorano senza un equo compenso
ormai da 10 anni


E' stata presentata istanza dalle Assostampa di Sicilia e Lazio al TAR sulla vertenza contro il Ministero di Giustizia per l'emanazione dei parametri dell'Equo Compenso per i giornalisti, l'unica professione ordinistica che ne è tuttora priva

Nel marzo del 2012, con l'entrata in vigore della legge n. 27, il Ministero di Giustizia chiese a tutti gli ordini professionali posti sotto la propria vigilanza di indicare una proposta di parametri dei compensi minimi, validi in sede giudiziaria per liquidare i corrispettivi delle prestazioni di lavoro autonomo.

Anche l’Ordine dei giornalisti rispose, il 24 maggio 2012, fornendo la propria. Ma a differenza delle altre professioni le tariffe ministeriali di remunerazione dei giornalisti, che nel 2017 la legge 172 estese anche a tutte le categorie professionali non ordinistiche definendole “Equo Compenso”, non furono mai emanate.

Nell’agosto del 2018, la Regione Siciliana applicò l’obbligo dell’equo compenso per i lavoratori autonomi (ECLA) a tutti i soggetti istituzionali sotto la propria vigilanza e controllo. La norma risultava però inapplicabile ai giornalisti mancando le tabelle ex legge 27/2012.

Assostampa Siciliana e Romana fecero ricorso al TAR del Lazio contro il Ministero di Giustizia per ottenere l'emanazione dei parametri specifici dell'Equo Compenso dei giornalisti non subordinati.

Il procedimento presentato poi al TAR fu interrotto nel 2019 in seguito alla richiesta di una “breve sospensione” per esperire il tentativo, attraverso una mediazione condotta da Fnsi e Odg, d'ottenere l'emanazione delle tariffe senza giungere alla sentenza del Tar.

Il tentativo, a distanza di tre anni, non ha sortito alcun effetto: l’unica interlocuzione formale risale al 24 luglio 2019.

Nel frattempo Giorgia Meloni ha presentato come prima firmataria un ddl sull'ECLA già approvato alla Camera e pochi mesi fa dalle Commissioni in Senato (in pausa ora per le elezioni) viene ribadito che l’Equo compenso del lavoro autonomo è quello stabilito attraverso le tabelle ministeriali della legge 27/2012.

Lo scorso 30 giugno il Consiglio nazionale della FNSI ha approvato all’unanimità una mozione che impegna la Giunta Fnsi “ad un rapido e deciso intervento affinchè venga intimato al Governo l'adempimento delle norme vigenti sull'Equo compenso per i giornalisti non dipendenti, attraverso l'immediata emanazione da parte del Ministero della Giustizia del decreto con i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dei giornalisti, previsti dalla L. 27/2012, essendo ad oggi l'unica categoria professionale per la quale questi non sono mai stati emanati, e non risultando applicabili per analogia quelli di altre professioni”, e in concreto, “ad assumere tutte le opportune forme di pressione, lotta e manifestazione pubblica contro le inadempienze del Governo sull'Equo Compenso”.

In coerenza anche di quest’ultima deliberazione le Assostampa Siciliana e Romana hanno deciso di reiterare il ricorso.

La Fnsi intende proseguire nella lotta per l’equo compenso attraverso “una mobilitazione generale della categoria contro la precarizzazione dell'articolo 21 della Costituzione”, che colpisce tanto il lavoro subordinato quanto quello autonomo, “a partire dallo sfruttamento derivante dalla cronica disparità di trattamento tra giornalisti attraverso l'uso illegittimo di finti rapporti di lavoro autonomo”.


Fonti: Assostampa Sicilia e Stampa Romana

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