DICHIARAZIONE E CONTRIBUTI
PER LA GESTIONE SEPARATA DELL'INPGI
PER LA GESTIONE SEPARATA DELL'INPGI
Si ricorda a tutti gli interessati che il versamento dei
contributi alla Gestione Separata Inpgi è dovuto, oltre che dai giornalisti
libero professionisti, anche dai pubblicisti che esercitano l'attività
giornalistica solo occasionalmente. Possono
esserne esentati solo quanti non esercitano alcuna attività giornalistica
autonoma, e ne danno apposita
comunicazione preventiva all'Inpgi.
Infatti il Ministero del Lavoro, fin dal 5 agosto 1999 con
nota n. 82661, ha chiarito che qualunque prestazione di lavoro autonomo dei
giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta
l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inpgi e al versamento dei relativi
contributi.
Inoltre l’art. 61 del D.Lgs n. 276 del 10/09/2003, nel
definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e di quello
occasionale, ne ha escluso le professioni intellettuali per le quali è necessaria
l'iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza la definizione di
lavoro occasionale (che presso l'Inps porta ad alcune esenzioni dai versamenti
contributivi) non trova invece applicazione per i giornalisti, i quali devono
essere obbligatoriamente iscritti all’Ordine (elenco professionisti o
pubblicisti).
L'obbligo contributivo all'Inpgi 2 è stato recentemente
confermato dalla sentenza n. 9633/2016 della Corte di Cassazione. I giudici
hanno infatti affermato il principio
per cui con l’iscrizione all’Ordine scatta l’obbligo di contribuzione
alla Gestione separata Inpgi, alla sola
condizione dell’assenza di un vincolo di subordinazione; requisito che basta
per qualificare l’attività del professionista come autonoma.
Dunque, oltre al professionista, anche il giornalista pubblicista è obbligato a versare i contributi all'INPGI
2, se svolge attività giornalistica libero-professionale. Anche se questa ha
carattere solo sporadico, e a prescindere dall'entità dei compensi percepiti.
Si può essere esentati dalla dichiarazione e dal pagamento
dei contributi solo nel caso di sospensione dell’attività professionale autonoma,
da comunicare preventivamente all'Inpgi,
compilando e consegnando il modulo scaricabile dal link www.inpgi.it/?q=node/473
E' tenuto alla dichiarazione reddituale anche chi – pur non
avendo conseguito redditi da attività giornalistica autonoma – nell’anno
precedente non aveva chiesto all'Inpgi di essere sospeso dagli adempimenti
contributivi.
Si ricorda infine che per i Co.Co.Co. tutti gli adempimenti
contributivi sono a carico del datore di lavoro. Quindi i giornalisti che
hanno svolto esclusivamente attività da Co.Co.Co. non sono tenuti a presentare
la comunicazione dei redditi, né ad ulteriori versamenti contributivi riferiti al
Co.Co.Co.
Per un'informazione davvero di servizio va però precisato ai colleghi con contratto cococo che hanno versato i contributi all'Inpgi2 - è il mio caso, 5 anni di contratto cococo nella PA e relativi versamenti ininterrotti all'Inpgi 2 - che a fine contratto non godranno di nesssun paracadute sociale, di nessuna indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto sarebbe avvevuto invece se avessero avuto una posizione contributiva con l'Inps.
RispondiElimina