01 luglio 2016

CONTRIBUTI INPGI 2: ANCHE PER LE ATTIVITA' OCCASIONALI



DICHIARAZIONE E CONTRIBUTI
PER LA GESTIONE SEPARATA DELL'INPGI





Si ricorda a tutti gli interessati che il versamento dei contributi alla Gestione Separata Inpgi è dovuto, oltre che dai giornalisti libero professionisti, anche dai pubblicisti che esercitano l'attività giornalistica solo occasionalmente. Possono esserne esentati solo quanti non esercitano alcuna attività giornalistica autonoma, e ne danno apposita comunicazione preventiva all'Inpgi.

Infatti il Ministero del Lavoro, fin dal 5 agosto 1999 con nota n. 82661, ha chiarito che qualunque prestazione di lavoro autonomo dei giornalisti - anche se sporadica e produttiva di modesto reddito - comporta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inpgi e al versamento dei relativi contributi.

Inoltre l’art. 61 del D.Lgs n. 276 del 10/09/2003, nel definire il campo di applicazione del lavoro a progetto e di quello occasionale, ne ha escluso le professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. Di conseguenza la definizione di lavoro occasionale (che presso l'Inps porta ad alcune esenzioni dai versamenti contributivi) non trova invece applicazione per i giornalisti, i quali devono essere obbligatoriamente iscritti all’Ordine (elenco professionisti o pubblicisti).

L'obbligo contributivo all'Inpgi 2 è stato recentemente confermato dalla sentenza n. 9633/2016 della Corte di Cassazione. I giudici hanno infatti affermato il principio per cui con l’iscrizione all’Ordine scatta l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata Inpgi, alla sola condizione dell’assenza di un vincolo di subordinazione; requisito che basta per qualificare l’attività del professionista come autonoma.

Dunque, oltre al professionista, anche il giornalista pubblicista è obbligato a versare i contributi all'INPGI 2, se svolge attività giornalistica libero-professionale. Anche se questa ha carattere solo sporadico, e a prescindere dall'entità dei compensi percepiti.

Si può essere esentati dalla dichiarazione e dal pagamento dei contributi solo nel caso di sospensione dell’attività professionale autonoma, da comunicare preventivamente all'Inpgi, compilando e consegnando il modulo scaricabile dal link www.inpgi.it/?q=node/473

E' tenuto alla dichiarazione reddituale anche chi – pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica autonoma – nell’anno precedente non aveva chiesto all'Inpgi di essere sospeso dagli adempimenti contributivi.

Si ricorda infine che per i Co.Co.Co. tutti gli adempimenti contributivi sono a carico del datore di lavoro. Quindi i giornalisti che hanno svolto esclusivamente attività da Co.Co.Co. non sono tenuti a presentare la comunicazione dei redditi, né ad ulteriori versamenti contributivi riferiti al Co.Co.Co.  


1 commento:

  1. Per un'informazione davvero di servizio va però precisato ai colleghi con contratto cococo che hanno versato i contributi all'Inpgi2 - è il mio caso, 5 anni di contratto cococo nella PA e relativi versamenti ininterrotti all'Inpgi 2 - che a fine contratto non godranno di nesssun paracadute sociale, di nessuna indennità di disoccupazione, contrariamente a quanto sarebbe avvevuto invece se avessero avuto una posizione contributiva con l'Inps.

    RispondiElimina