28 marzo 2021

GIORNALISTI AUTONOMI: SOSTEGNI ECONOMICI COVID (dal 30 marzo al 28 maggio 2021)


 

Il Decreto Legge 70/2021 (Decreto sostegni) per l’emergenza Covid prevede dei sostegni economici per i lavoratori autonomi, tra i quali i giornalisti. Alcuni sono già operativi, mentre altri richiedono prima l’emanazione di decreti attuativi.

Tra i provvedimenti già operativi, ai sensi dell’art. 1 del Decreto (domande dal 30 marzo) figura un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA, compresi i giornalisti, dall’importo minimo di € 1.000, erogati tramite l’Agenzia delle Entrate (e non tramite l’Inpgi).

Tra i provvedimenti prospettati per i professionisti (con o senza P.IVA), e già finanziati (ex art 3 e 13 del Decreto), figurano invece degli sgravi contributivi e il rifinanziamento del “Fondo per il reddito di ultima istanza” per le perdite economiche subite (tramite il quale l’Inpgi2 erogò nel 2020 tre bonus ai giornalisti autonomi aventi diritto). Per tali tipi di interventi vanno però prima attesi i decreti attuativi, in seguito ai quali verranno forniti chiarimenti sulle loro modalità, con le indicazioni per potervi accedere.


CONTRIBUTO A SOSTEGNO ALLE PARTITE IVA
(richieste dal 30 marzo al 28 maggio)

Un contributo a fondo perduto può essere richiesto dai giornalisti titolari di una partita IVA, attiva al 23 marzo 2021, residenti o stabiliti in Italia. Ad erogarlo non sarà l’Inpgi, ma direttamente l’Agenzia delle entrate. La domanda va presentata dal 30 marzo ed entro il 28 maggio 2021.

La domanda va inoltrata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Per accedere all’area personale del sito occorre essere essere già in possesso delle credenziali. oppure essere dotati di SPID, o della Carta Nazionale Servizi o  di Carta Identità Elettronica.

INDICAZIONI SINTETICHE:
REQUISITI PER IL CONTRIBUTO

- Dovrà essere dimostrato, nel confronto tra 2019 e 2020, un calo almeno del 30% sul fatturato medio mensile

- Per ricavi e compensi entro i 100.000 euro annui, verrà ristorato il 60% della perdita media mensile

- Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il beneficio spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato.

- In presenza dei requisiti, il contributo effettivamente erogato non sarà mai inferiore ai 1.000 euro (per le persone fisiche) o di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

- Il contributo minimo verrà assicurato anche a chi ha aperto partita Iva tra l’1 gennaio 2020 e il 23 marzo 2021.


INDICAZIONI PIU’ DETTAGLIATE SU:

Vademecum Fnsi sul Decreto Sostegni (v. punto 4):
www.fnsi.it/upload/9b/9bf31c7ff062936a96d3c8bd1f8f2ff3/844154fd2b143954565c65da1641cc65.pdf

Vademecum dell’Agenzia delle entrate sul Decreto:
www.fiscooggi.it/guideagenzia/contributo-fondo-perduto-del-decreto-sostegni-guida-ottenerlo-rapidamente-e-senza

Istruzioni on line dell’Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-23-marzo-2021

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