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04 luglio 2014

LEGGENDE METROPOLITANE SULL'EQUO COMPENSO


Alcune osservazioni

su lavoro autonomo e contratto giornalistico





C'è una leggenda metropolitana che si sta diffondendo, a dispetto della realtà. La leggenda è che la legge sull'equo compenso per i giornalisti lavoratori autonomi sia stata scritta con i piedi, e dunque sia inapplicabile. E che le valutazioni negative sui suoi recenti esiti siano perciò da attribuire al pessimo lavoro del legislatore, ad aspettative eccessive degli autonomi, e alla demagogia sparsa a piene mani sul tema.

Ma le cose non stanno affatto così. Infatti la legge 233/2012 già all'articolo 1 (1) stabilisce un principio di chiarezza solare:l'equo compenso va riconosciuto a tutti i giornalisti senza contratto di lavoro subordinato, e ciò in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione (2), e in “coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria”. Non serve pertanto un particolare sforzo esegetico per capire a chi va applicata la legge e quali debbano essere i parametri retributivi (3). Non si capisce pertanto quali possano essere i supposti problemi di interpretazione ed applicazione.

Altra eccezione, più volte sollevata, è la presunta violazione dell'eguaglianza dei diritti, dato che la legge 233 si rivolge solo al lavoro giornalistico. Ma in realtà è assodato che una legge speciale può derogare alla legge generale con eccezioni positive (trattamento di miglior favore) o negative (come l'esclusione degli iscritti agli Ordini professionali dalle disposizioni della legge “Fornero” 92/2012)(4). Quindi si è nel pieno della regolarità legislativa.
Peraltro, richiamandosi alla valenza erga omnes dei contratti collettivi di lavoro (ai sensi dell'art. 39 comma 3 della Costituzione) (5) basterebbe varare una norma che estende a tutti i lavoratori non subordinati, di tutti i settori, il diritto a un compenso parametrato ai rispettivi contratti collettivi di lavoro. Che è proprio quanto vanno proponendo da un anno a questa parte alcuni parlamentari del Pd (Gribaudo, Paris, Madia, Gnecchi, Gregori) in Commissione lavoro alla Camera. E’ l’unico criterio che, proporzionalmente, può portare al rispetto del più elementare criterio di eguaglianza fra persone, fra cittadini, fra lavoratori: parità di compenso a parità di lavoro. Un principio che per il sindacato, per tutti i sindacati, dovrebbe essere una storica bandiera.

Altra leggenda metropolitana è che le sanzioni agli editori previste dalla legge 233 riguarderebbero solo “la decadenza del contributo pubblico a favore dell'editoria”, e che questo va oramai solo a una percentuale irrisoria di editori. Fermo restando che la richiesta di tutte le parti, compresa l'Fnsi, è quella del rifinanziamento di tali contributi, da estendere quindi a una platea più ampia, la legge stabilisce però un'altra sanzione: la decadenza “da eventuali  altri  benefici  pubblici”. E anche su questa definizione non c'è necessità di grande esegesi, atteso che è volutamente ampia, e come tale omnicomprensiva di qualsiasi forma di aiuto o agevolazione pubblica (6) Il che estende di molto il bacino delle possibili sanzioni.
C'è poi chi sostiene che non ci si può appigliare come sanzione agli “altri  benefici  pubblici”, perché questi comprendono anche interventi a sostegno dei lavoratori, come gli ammortizzatori sociali, e quindi questo passaggio non va applicato. Va invece detto che la legge 233 ha lo scopo di spingere le aziende al rispetto dell'equo compenso, e quindi la ratio delle sanzioni è che queste vadano sì applicate, ma agli editori, e non certo a danno di incolpevoli giornalisti e lavoratori. Va quindi posta una distinzione nell'applicazione delle sanzioni, e non ignorata tout court questa possibilità di sanzione, espressamente prevista.

Alla luce di questi ragionamenti, l'equo compenso da riconoscere (“in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria...”, come da art. 1 della legge) andava rapportato al tempo necessario per svolgere un lavoro, e retribuito in diretta proporzione allo stipendio di un contrattualizzato. In pratica: per le aziende che applicano il contratto Fnsi-Fieg era da riferirsi a quei parametri contrattuali, e analogamente agli altri contratti collettivi applicati (AerantiCorallo, Uspi). Ed era proprio questa la proposta della Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi, presentata al tavolo dell'equo compenso ma osteggiata e non sostenuta, perchè ritenuta suppostamente “troppo onerosa”, benché rispondente al dettato e allo spirito della legge 233. Così, dal piano di applicazione e rispetto della legge, si è passati a quello di una sua arbitraria interpretazione, pesantemente restrittiva.

Anche per questi motivi il contratto collettivo nazionale, soprattutto nella parte normativa, dovrebbe tenere unito un lavoro che si è sempre più frammentato. E nella proposta di nuovo contratto giornalistico c'è sì un piccolo germe di contrattazione inclusiva. Ma assolutamente inadeguato, proprio perché non mette un argine alle spinte degli editori alla precarizzazione strutturale del lavoro. E le soluzioni adottate per l'equo compenso influiscono in maniera importante su questa dinamica. Queste infatti hanno legittimato delle basse retribuzioni, inferiori non solo ai parametri dei contrattualizzati, ma anche a quelle dei collaboratori fissi ex art. 2 e 12 del contratto Fieg-Fnsi, andando così a minare l'utilità di possibili assunzioni, per il fatto che i collaboratori esterni costano molto meno. E i collaboratori solitamente hanno, per l'estrema debolezza della loro posizione e la ricattabilità economica, uno scarsissimo potere di contrattazione individuale.

Per questo non è possibile essere soddisfatti dell'ipotesi di nuovo contratto. E pensare che comitati di redazione e ispettori del lavoro Inpgi possano, come per incanto, intervenire con la necessaria efficacia laddove finora non è stata attuata o possibile, o lasciare tutto sulle spalle della parte più debole, cioè il collaboratore “che dovrebbe far causa in tribunale”, sapendo però che così perderà per anni il lavoro, è un più auspicio molto ottimistico che una previsione realistica.

La realtà è che il nuovo contratto non ferma affatto la deriva del lavoro precario e sottopagato. E per questo non possiamo condividere l'idea di chi sostiene che questo è il primo di una serie di passi verso il riconoscimento dei diritti di lavoratori oggi relegati nella terza classe del giornalismo.

Infine, considerazione piuttosto banale, ma ineludibile, non abbiamo davanti a noi anni di tempo per attendere gli esiti di questo virtuoso percorso: le bollette e i costi della vita li dobbiamo pagare oggi. Ed abbiamo oggi bisogno di risposte molto concrete. Che qui non vediamo.



Giovanni Ruotolo - Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi

Maurizio Bekar – coordinatore della Commissione nazionale lavoro autonomo, consigliere nazionale Fnsi

Susanna Bonfanti - Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi

Moira Di Mario - Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi

Dario Fidora - Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi, coordinatore Commissione Lavoro Autonomo Assostampa Sicilia

Francesca Marruco - Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi, direttivo Assostampa Umbria

Saverio Paffumi - Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi, responsabile Commissione lavoro autonomo Associazione Lombarda dei Giornalisti

Leonardo Testai - coordinatoreCommissione Informazione Precaria Assostampa Toscana

Laura Viggiano - Commissione nazionale lavoro autonomo, Commissione Contratto Fnsi


NOTE:

1) Art.1 L.233/2012: «Finalità definizioni e ambito applicativo 1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge è finalizzata a promuovere l'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive». 2. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato».

2) Articolo 36 Costituzione: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».

3) Preleggi del Codice Civile: «Art. 12 Interpretazione della legge. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato».

4) Si veda p.es. questa formulazione: Art. 1 comma 28 della legge “Fornero” 27. «La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII».

5) Art. 39 Costituzione, comma 3: «I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

6) L 233/2012: «Art. 3. Accesso ai contributi in favore dell'editoria 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione».

27 dicembre 2013

EQUO COMPENSO: UN PROMEMORIA E ALCUNI CHIARIMENTI

Il commento di Maurizio Bekar* 
(dal sito web di Articolo 21)

Il 9 gennaio verrà riunita la Commissione plurilaterale istituita presso il Dipartimento per l'Informazione del Governo, per votare una delibera d'indirizzo per l'individuazione dell'equo compenso. E in questi giorni di ferie è lasciato il tempo ai membri della Commissione per formulare osservazioni e proposte, prima del voto della delibera.

Avendo lavorato a lungo sul tema, assieme ad altri freelance, mi sento quindi in diritto e in dovere di sottolineare che, fin dal marzo scorso, è stata formalizzata una proposta d'individuazione dell'equo compenso, elaborata dalla Commissione nazionale lavoro autonomo della Fnsi. Cioè proprio da quei lavoratori autonomi che il problema della precarizzazione del lavoro giornalistico lo vivono quotidianamente sulla propria pelle.
E' una proposta che individua l'equo compenso con i parametri di retribuzione dei giornalisti dipendenti (così come prescrive la legge 233/2012) e, in caso di disaccordo, rimanda alle tabelle dei compensi minimi del 2007 dell'Ordine dei giornalisti, rivalutate dell'inflazione.
E questa è la proposta da tempo formalizzata al tavolo plurilaterale dell'Equo compenso da parte della Fnsi. Dove però non pare godere di facile cittadinanza, osteggiata apertamente dagli editori, ma anche da una serie di resistenze e distinguo ben difficilmente comprensibili. A meno che l'intento non sia quello di affossare l'equo compenso, o ridimensionarlo e renderlo inutile, o di trasformarlo in una discussione infinita senza sbocchi operativi.
Lungi dal pensare di avere in tasca il libro della verità, mi pare utile esplicitare qui gli assunti sui quali quella proposta d'attuazione è nata e si basa. In modo da fugare possibili equivoci. Ma anche “a futura memoria”; perchè pure quella, nella vita, conta.
Di equo compenso, nella Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi, ne abbiamo discusso per quasi due anni, e cioè ben da prima dell'approvazione della legge 233/2012. E ci siamo talvolta anche litigati, fra freelance, non individuando dei parametri convincenti e largamente condivisi.
Ci è infatti alla fine risultato chiaro che stabilire un compenso minimo uguale per tutti era impossibile, perchè altamente soggettivo: ciò che poteva sembrare una conquista epocale per i sottoretribuiti da 3-5-10 euro al pezzo (per esempio ipotizzando 20-30 euro lordi) era tacciato da sottoretribuzione da quelli che, dovendo campare davvero di questo lavoro, già oggi combattono per farsi pagare di più. E c'era il ragionevole rischio che a stabilire “per legge” tale importo fisso, inevitabilmente si sarebbero poi livellate al ribasso le retribuzioni oggi maggiori, con il pretesto che “questo è l'equo compenso stabilito per legge”.
Ipotizzare invece un “equo compenso minimo uguale per tutti”, ma parametrato alle retribuzioni più elevate delle testate nazionali, avrebbe probabilmente tutelato gli autonomi oggi meglio retribuiti, ma sarebbe anche stato oggettivamente impraticabile per le piccole testate locali.
Ma anche prendere come parametri retributivi le “tabelle” a pezzo per i collaboratori ex articoli 2 e 12 del contratto FIEG avrebbe generato problemi analoghi: inapplicabili o troppo elevate per delle micro-collaborazioni locali fatte anche di “brevi”, e viceversa troppo basse per chi del lavoro di freelance ci dovrebbe campare. Ricordiamoci infatti che quelle cifre tabellari sono lorde, ma di collaboratori inquadrati come dipendenti, e quindi con altri costi (contributi etc.) a carico dell'azienda. Inoltre quelle tabelle vengono spesso aggirate al ribasso dagli editori, considerandole non "il minimo di retribuzione contrattuale", ma “la retribuzione omnicomprensiva per tutti i pezzi forniti”, o con solo minimi aggiustamenti.
Come Commissione lavoro autonomo siamo infine giunti, dopo un non semplice processo di discussione, alla conclusione che l'equo compenso potesse essere rapportato solo (e in proporzione) alle retribuzioni dei dipendenti. Che è poi ciò che prescrive la legge 233/2012. In altre parole: se un freelance lavora full time per 1 mese per una testata, questi deve percepire NON MENO di quanto lì guadagna un dipendente. Anzi: di più, perchè il freelance si assume in proprio vari costi che per il dipendente vengono coperti dall'editore (contributi, malattia, ferie, tfr, tredicesima, rischi, etc.). E se vi lavora per soli 15 giorni al mese, ne deve percepire la metà, e così via.
E, secondo la proposta della Commissione Lavoro autonomo, se si lavora per testate diverse, i compensi devono essere sempre proporzionati alla retribuzione del dipendente, a seconda dei rispettivi contratti collettivi applicati (FIEG, USPI, Aeranti-Corallo) e del tempo di lavoro impiegato (1 giorno, 7 giorni, 1 mese...).
Così che, se si lavora tutto l'anno per più testate diverse, alla fine si possa percepire complessivamente la stessa retribuzione (lorda) di un dipendente.
L'applicazione della proposta è poi semplice: per ogni incarico va concordato il tempo di lavoro necessario per il suo adempimentoe quello dev'essere pagato in proporzione alla retribuzione del dipendente. Mentre in caso di disaccordo si fa riferimento al tariffario dell'Ordine dei giornalisti del 2007, rivalutato dell'inflazione (tariffario che, non a caso, anche oggi può essere preso da un giudice come riferimento di congruità retributiva in una causa di lavoro).
In questo modo non si deve impazzire nei conteggi di quante brevi, foto, articoli e rigaggi sono stati prodotti per individuare l'equo compenso: si patteggia solo un tempo di lavoro ritenuto necessario per l'incarico, e quello viene pagato in proporzione alla paga (lorda) del dipendente. Fatta salva la facoltà di patteggiare anche importi più elevati. E il tariffario dell'Ordine del 2007 viene richiamato solo in caso di disaccordo, o per decisione consensuale delle parti (freelance e datore).
Il punto forte di questa proposta non sta però solo nella facilitazione dei conteggi, e nella piena aderenza al dettato della legge 233/2012, ma anche nel fatto che soddisfa una condizione posta fin dall'inizio dal Sottosegretario all'Editoria: che non si poteva varare un tariffario dell'equo compenso. Perchè questo sarebbe risultato in contrasto con il decreto sulle liberalizzazioni delle professioni e con le norme europee. E quindi si potevano solo individuare dei “parametri di riferimento”, da cui poter poi derivare il calcolo l'equo compenso.
Bene: la proposta d'individuazione dell'equo compenso formulata dalla Commissione nazionale lavoro autonomo della Fnsi soddisfa appieno tutte queste condizioni.
Viene quindi da chiedersi perchè per mesi non sia mai stata seriamente discussa nel merito in Commissione Equo Compenso. Viene da chiedersi perchè si siano volute percorrere altre strade. Viene da chiedersi perchè i lavori della Commissione sono da tempo visibilmente impantanati. Vengono da chiedersi molte cose.
Ma queste potranno essere argomento di altre riflessioni, a tempo debito. Per ora limitiamoci a chiarire a tutti ciò che prevede la proposta d'individuazione dell'equo compenso formulata dalla Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi. E che ciascuno si faccia la sua idea.
Poi vediamo che accadrà, e ne riparleremo alla prossima puntata...

* Maurizio Bekar
membro della Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi
vicesegretario dell'Assostampa Friuli Venezia Giulia

14 giugno 2010

ACCORDO E TARIFFARIO GIORNALISTICO FNSI - USPI, ANCHE PER I FREELANCE

Pubblichiamo in allegato il testo del recente accordo tra FNSI e USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), sulle prestazioni di lavoro giornalistico, riguardanti anche i freelance.

Sottolineo l'importanza di tale accordo, perché reintroduce dei tabellari di retribuzioni minime, articolate per fasce ed accettate dalla controparte editoriale, che possono ora essere presi come punto di riferimento per rivendicazioni contrattuali e retributive anche in altri settori del giornalismo freelance.

In pratica: i tariffari minimi stabiliti dell'Ordine dei Giornalisti erano stati abrogati qualche anno fa per le nome sulla concorrenza, e da allora per i freelance è valso il principio della "libera contrattazione e libero accordo fra le parti", senza più alcun punto di riferimento economico-contrattuale vincolante.

Esiste ora un accordo normativo con relativo tariffario concordato con l'USPI, che benché valga solo per la stampa aderente all'USPI può comunque essere ripreso come valido punto di riferimento per la contrattazione collettiva dei freelance anche in altri settori.

Non si vede infatti perché un periodico USPI sia ora impegnato a garantire una serie di condizioni anche retributive ad un suo collaboratore o a un freelance, mentre la stragrande maggioranza delle altre testate (quotidiane, radiotelevisive, etc) possa continuare a praticare indisturbata condizioni e retribuzioni da Terzo Mondo.

S'intende quindi che l'accordo e il tariffario allegato possono essere la base di partenza per una rivendicazione collettiva di collaboratori e freelance anche in altri settori e casi. Si tratta di parlarne, innanzitutto fra noi freelance

[ Le pagine 1-8 dell'allegato riguardano le prestazioni di lavoro subordinato non superiori alle 24 ore settimanali; le successive il lavoro autonomo e para-subordinato, cioè i co.co.co ]

Buona lettura, e saluti a tutti

Maurizio Bekar

Coordinamento giornalisti Precari e Freelance del Friuli Venezia Giulia

documento allegato:
ACCORDO_FNSI_USPI_2010.pdf