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25 ottobre 2016

L'INFORMAZIONE NEI BLOG E' LAVORO GIORNALISTICO



IL 
TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA 
CONDANNA
A PAGARE I CONTRIBUTI ALL’INPGI






Un'importante sentenza riconosce e delimita le caratteristiche del lavoro giornalistico su web, per il quale vanno versati i relativi contributi all'INPGI. 

Nel corso di una verifica ispettiva dell’INPGI svoltasi nel 2013, è stato rilevato che l’attività di alcuni giornalisti, consistita nel confezionamento di notizie e nel coordinamento di oltre 400 blogger, era da considerarsi, a tutti gli effetti, attività giornalistica.

Con sentenza n. 8395/2016 della sezione lavoro del Tribunale di Roma è stata integralmente accolta la domanda dell’INPGI che, in particolare, riguardava due giornaliste che avevano svolto attività consistente nel coordinamento dei blogger di una testata on line e nella gestione della pubblicazione di notizie su social network con modalità e caratteristiche per cui era ravvisabile la natura subordinata e giornalistica. 

L’attività oggetto di giudizio si inseriva nell’ambito dello spazio dedicato ai blog di una testata on-line e consisteva di fatto nel confezionamento di notizie, nel coordinamento di oltre 400 blogger (ai quali venivano proposti gli argomenti da trattare), nonché nella selezione ed indicazione delle notizie di maggior rilievo da evidenziare, ed infine nella modifica dei titoli e del contenuto dei testi. 
 
Nell’informazione resa con tali modalità, il Tribunale ha ravvisato gli elementi caratterizzanti l’attività giornalistica, utilizzando un concetto “dinamico” di giornalismo, in continuo divenire, perché al passo  con l’evoluzione degli strumenti di comunicazione e delle modalità espressive.  

Si legge nella sentenza:  “il giornalista svolge una complessa attività di natura intellettuale, volta alla diffusione di notizie tramite vari strumenti di comunicazione (nei tempi recenti la notizia viaggia oltre che mediante tradizionale giornale cartaceo, anche attraverso la radio, la televisione, da ultimo, anche via internet) sicché l’attività stessa può atteggiarsi diversamente a seconda dello strumento di diffusione utilizzato”.

Conseguentemente, viene preso atto che il blog è tra le nuove modalità espressive nel campo dell’informazione giornalistica on-line, essendo esso un contenitore di commenti in ordine a notizie già note (e aliunde divulgate al pubblico) e a notizie non ancora diffuse; e dunque può ritenersi di carattere giornalistico anche l’attività d’informazione svolta all’interno dei blog. 

Nell’attività oggetto di giudizio, conformemente all’orientamento elaborato sul punto dall’INPGI, è stata ravvisata la natura giornalistica perché desumibili in essa gli indici tipici elaborati dalla giurisprudenza, ancorché atteggiati in modo diverso da quello proprio dei tradizionali canali di diffusione. Rileva al riguardo il Giudice che “il Blog ‘è un contenitore … di commenti in merito alle notizie già note e aliunde divulgate al pubblico’,” e pertanto è uno strumento che ”comporta elaborazione e diffusione della notizia, ciò che è proprio del giornalista (essendo irrilevante il fatto che le notizie elaborate e diffuse siano eventualmente già note)”.

La pronuncia in questione assume particolare rilevanza in quanto interviene in un contesto, quello del mondo dei "social network", che costituisce sempre di più lo spazio virtuale all'interno del quale le nuove generazioni attingono e si scambiano notizie, informazioni, commenti e riflessioni e che sta diventando - di fatto - un ulteriore sistema di comunicazione attraverso il quale si fa informazione.


(Fonte: Inpgi)

15 maggio 2012

I BLOG NON SONO SOGGETTI ALLA LEGGE SULLA STAMPA

I blog non sono assoggettabili alla legge sulla stampa del 1948, in particolare non hanno l'obbligo di registrarsi presso il tribunale come testata giornalistica, a meno che non ricevano finanziamenti pubblici. 
Lo ha stabilito la III sezione della Corte di Cassazione (presidente Saverio Felice Mannino) con la sentenza storica che ha assolto con formula piena («il fatto non sussiste”) il blogger siciliano Carlo Ruta, che era stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di stampa clandestina.

“È la fine di un incubo iniziato sette anni fa” ha commentato Ruta. La sua vicenda nasce infatti da una contrapposizione fra Ruta, che è storico e saggista, e l'allora procuratore della Repubblica di Ragusa Agostino Fera. Ruta ha criticato il modo in cui Fera, 40 anni fa, condusse le indagini su due omicidi compiuti a Ragusa a distanza di pochi mesi: l'assassinio dell'ingegnere Angelo Tumino, recentemente archiviato, e l'assassinio del giornalista Giovanni Spampinato. Fera ha trascinato Ruta in Tribunale e lo ha fatto condannare per diffamazione. Inoltre anni fa ha chiesto e ottenuto l'oscuramento del blog in cui Ruta scriveva i suoi commenti. Dalle richieste del procuratore offeso è nata anche la contestazione del reato di stampa clandestina.

Poichè il blog è periodicamente aggiornato, era la tesi accusatoria, il blog è un giornale soggetto alla legge sulla stampa. Tesi accolta nel 2008 dal giudice Patricia di Marco del Tribunale di Modica e il 2 maggio 2011 dalla Corte d'Appello di Catania, che hanno condannato Ruta a 150 euro di multa. La condanna di Ruta aveva creato una sollevazione di protesta dal mondo dei blogger, che ora possono tirare un respiro di sollievo. Aveva inoltre rivelato un vuoto legislativo in materia.

“Questa sentenza è importante - ha commentato il difensore di Ruta, Giuseppe Arnone - perchè fa giurisprudenza, traccia la strada in un settore ancora non regolamentato. Nella mia arringa ho sottolineato che imporre un giornalista come direttore responsabile ad ogni blog significherebbe sterminare i blog: pochi potrebbero sopportarne il costo. È vero che una legge del 2001 prevede che i notiziari web siano registrati come testata, ma questo obbligo riguarda solo quei notiziari web che chiedono finanziamenti pubblici e che pertanto devono avere una consistenza strutturale. I giudici della Cassazione hanno mostrato buon senso e apertura ai valori della libertà di pensiero e di espressione”.

20 luglio 2010

NUOVA PAGINA FACEBOOK DEL COORDINAMENTO PRECARI FVG

Informiamo che il Coordinamento precari e freelance del FVG ha aperto una propria Pagina su Facebook, visibile a tutti quelli che navigano su internet (anche ai non iscritti ai Facebook).

Sulla Pagina, a differenza del preesistente Gruppo di discussione su Facebook vengono pubblicate più notizie d'attualità riguardo il mondo dell'informazione e dei giornalisti precari e freelance, anche di altre regioni d'Italia.

La seconda differenza rispetto al preesistente Gruppo di discussione è che chi aderisce alla Pagina troverà man mano tutti gli aggiornamenti automaticamente pubblicati sulla propria bacheca di Facebook (mentre gli iscritti al Gruppo devono entrare nello spazio riservato per poterne leggere le notizie).

Per vederla, basterà cercare su Facebook "Giornalisti Precari e Freelance del Friuli Venezia Giulia", oppure cliccare sul seguente link:

http://www.facebook.com/giornalistifreelancefvg


(un banner con un link diretto è stabilmente presente anche sulla destra della home page del sito web dell'Assostampa: www.facebook.com/giornalistifreelancefvg)

Per aderire alla nuova Pagina bisogna cliccare sul pulsante “mi piace" (se si è già iscritti a Facebook, altrimenti bisogna prima registrarsi).

Attendiamo le visite e la vostra adesione alla nuova pagina "Giornalisti precari e freelance del Friuli Venezia Giulia", che amplia di molto i servizi informativi del nostro Coordinamento.

Ovviamente oltre agli spazi su Facebook resta attivo il presente blog, visibile ed accessibile a tutti. Il blog raccoglie tutte le informazioni e materiali direttamente riguardanti il Coordinamento, più video ed altri materiali originali, con la possibilità per i visitatori di inserire commenti e condividere i contenuti.

Un saluto a tutti