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25 ottobre 2016

L'INFORMAZIONE NEI BLOG E' LAVORO GIORNALISTICO



IL 
TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA 
CONDANNA
A PAGARE I CONTRIBUTI ALL’INPGI






Un'importante sentenza riconosce e delimita le caratteristiche del lavoro giornalistico su web, per il quale vanno versati i relativi contributi all'INPGI. 

Nel corso di una verifica ispettiva dell’INPGI svoltasi nel 2013, è stato rilevato che l’attività di alcuni giornalisti, consistita nel confezionamento di notizie e nel coordinamento di oltre 400 blogger, era da considerarsi, a tutti gli effetti, attività giornalistica.

Con sentenza n. 8395/2016 della sezione lavoro del Tribunale di Roma è stata integralmente accolta la domanda dell’INPGI che, in particolare, riguardava due giornaliste che avevano svolto attività consistente nel coordinamento dei blogger di una testata on line e nella gestione della pubblicazione di notizie su social network con modalità e caratteristiche per cui era ravvisabile la natura subordinata e giornalistica. 

L’attività oggetto di giudizio si inseriva nell’ambito dello spazio dedicato ai blog di una testata on-line e consisteva di fatto nel confezionamento di notizie, nel coordinamento di oltre 400 blogger (ai quali venivano proposti gli argomenti da trattare), nonché nella selezione ed indicazione delle notizie di maggior rilievo da evidenziare, ed infine nella modifica dei titoli e del contenuto dei testi. 
 
Nell’informazione resa con tali modalità, il Tribunale ha ravvisato gli elementi caratterizzanti l’attività giornalistica, utilizzando un concetto “dinamico” di giornalismo, in continuo divenire, perché al passo  con l’evoluzione degli strumenti di comunicazione e delle modalità espressive.  

Si legge nella sentenza:  “il giornalista svolge una complessa attività di natura intellettuale, volta alla diffusione di notizie tramite vari strumenti di comunicazione (nei tempi recenti la notizia viaggia oltre che mediante tradizionale giornale cartaceo, anche attraverso la radio, la televisione, da ultimo, anche via internet) sicché l’attività stessa può atteggiarsi diversamente a seconda dello strumento di diffusione utilizzato”.

Conseguentemente, viene preso atto che il blog è tra le nuove modalità espressive nel campo dell’informazione giornalistica on-line, essendo esso un contenitore di commenti in ordine a notizie già note (e aliunde divulgate al pubblico) e a notizie non ancora diffuse; e dunque può ritenersi di carattere giornalistico anche l’attività d’informazione svolta all’interno dei blog. 

Nell’attività oggetto di giudizio, conformemente all’orientamento elaborato sul punto dall’INPGI, è stata ravvisata la natura giornalistica perché desumibili in essa gli indici tipici elaborati dalla giurisprudenza, ancorché atteggiati in modo diverso da quello proprio dei tradizionali canali di diffusione. Rileva al riguardo il Giudice che “il Blog ‘è un contenitore … di commenti in merito alle notizie già note e aliunde divulgate al pubblico’,” e pertanto è uno strumento che ”comporta elaborazione e diffusione della notizia, ciò che è proprio del giornalista (essendo irrilevante il fatto che le notizie elaborate e diffuse siano eventualmente già note)”.

La pronuncia in questione assume particolare rilevanza in quanto interviene in un contesto, quello del mondo dei "social network", che costituisce sempre di più lo spazio virtuale all'interno del quale le nuove generazioni attingono e si scambiano notizie, informazioni, commenti e riflessioni e che sta diventando - di fatto - un ulteriore sistema di comunicazione attraverso il quale si fa informazione.


(Fonte: Inpgi)

09 agosto 2016

CLAN, LE LINEE GUIDA SU CONTRATTO ED EQUO COMPENSO


CLAN - FNSI PROPONE 
I SUOI APPROFONDIMENTI ED AGGIORNAMENTI
(Roma, 18 luglio 2016)






La Commissione nazionale lavoro autonomo prende atto delle prime proposte elaborate dalla Fnsi per la trattativa contrattuale, che ora verranno approfondite nel merito.
Comunque, per una valutazione tecnica di percorsi di inclusione e di nuovi profili risulta necessario disporre di dati certi circa l'attuazione degli impegni contrattuali Fieg-Fnsi del 2014, anche riguardo l'accordo sul lavoro autonomo.
Nel contempo la Commissione propone all'attenzione della Segreteria e della Giunta esecutiva Fnsi, e delle Associazioni regionali di stampa, i seguenti aggiornamenti ed approfondimenti delle linee guida sul lavoro non dipendente, riferiti agli ambiti del rinnovo contrattuale e dell'equo compenso. Ciò fatte salve le altre proposte avanzate ed approvate in questi mesi dalla Clan con documenti specifici.


CONTRATTO


Nella prossima trattativa contrattuale è necessario puntare a:


- Stabilizzare come dipendenti i collaboratori strategici (cococo, false partite Iva, cessione diritto d’autore...) che per frequenza, incarichi e tipologia di lavoro già ricoprono di fatto ruoli da dipendenti. Ciò anche sulla base di criteri di individuazione quali la committenza prevalente, il reddito percepito, la natura, importanza e qualità della collaborazione, il settore d’impiego e l’anzianità di servizio.
Per garantire l’efficacia dei percorsi di stabilizzazione, vanno istituiti in tempi certi tavoli di contrattazione aziendale per la verifica dei criteri citati per i collaboratori strategici, con la partecipazione sindacale, dei cdr e delle rappresentanze dei collaboratori (ove esistenti).

- Introdurre nel contratto le nuove figure e modalità del fare informazione, che oggi non vi trovano collocazione (p.es. videomaker, web e social media editor, data journalist, fact checker, etc). L'obiettivo può essere perseguito anche tramite nuovi profili contrattuali, fermo restando che non vi possono essere, a parità di tempo di lavoro e di ruoli operativi, disparità di trattamento rispetto ai giornalisti dipendenti inquadrati tradizionalmente.
Particolare attenzione in questo senso va portata verso il mondo del web, ove oggi esiste molto lavoro giornalistico non riconosciuto come tale.

- Porsi come “obiettivo politico il superamento dei co.co.co. verso il lavoro dipendente”, come approvato al 27° Congresso Fnsi.

- Potenziare la parte normativa dei diritti e del welfare per i collaboratori già prevista nell'Accordo sul lavoro autonomo allegato al Ccnlg, anche portando a compimento la quota Casagit a carico dell’azienda, il passaggio dei co.co.co. alla gestione principale Inpgi, ed inserendo nel caso di cessazione del rapporto di collaborazione la clausola dell’indennità di mancato preavviso.

- In attuazione dell'art. 36 della Costituzione e della Legge 233/2012, servono impegni contrattuali e/o legislativi, per cui agli iscritti all'Ordine non titolari di contratti di lavoro subordinato va riconosciuto un equo compenso per le loro prestazioni professionali.
Questo va individuato in coerenza con i trattamenti previsti nel contratto collettivo per i giornalisti dipendenti di pari livello e ruolo, sulla base della retribuzione lorda aziendale, e modulato seconda la quantità, qualità, tipologia di lavoro ed esperienza del collaboratore, nonché degli accordi sottoscritti tra lo stesso e il datore, anche tramite il supporto sindacale.
Il parametro-base dev'essere quello del tempo di lavoro pattuito tra le parti.
Nell'individuazione dell'equo compenso va tenuto conto che il collaboratore si assume in proprio costi e rischi che per i dipendenti vengono invece sostenuti dal datore di lavoro, e che pertanto questi vanno adeguatamente contabilizzati o comunque rimborsati.

- Va attuata una mobilitazione nazionale a tutela dei collaboratori, anche in sinergia con i servizi ispettivi dell'Inpgi: vanno previste vertenze, consulenze e finanziamenti, anche federali, per permettere ai collaboratori di poter adire a vie legali per far valere i loro diritti.

- Si chiede una maggiore presenza degli autonomi ai tavoli consultivi e di trattativa contrattuale, estendendone - tramite i passi più opportuni -l'attuale rappresentanza, come anche previsto nella mozione approvata al 27° Congresso Fnsi.
EQUO COMPENSO

Per l'attuazione dalla legge 233/2012, e per il raccordo con il contratto, è necessario:

- Ottenere dal Parlamento la proroga della durata della Commissione per l'equo compenso, per permettere l'attuazione della legge

- Riaprire il confronto, anche nella Commissione plurilaterale governativa, sui criteri d'attuazione della L 233/2012.

- Riformalizzare alla Commissione equo compenso la proposta d'attuazione elaborata nel 2013 dalla Clan, e già presentata come proposta Fnsi.Questa individuava come parametro la retribuzione del tempo di lavoro concordato, in riferimento alle retribuzioni lorde aziendali dei dipendenti, mantenendo nel contempo margini di contrattazione individuale con l'editore.

- Attuare, per la verifica delle retribuzioni erogate, la tracciabilità a pezzo delle collaborazioni. I dati devono risultare accessibili alla Commissione plurilaterale governativa, ai collaboratori interessati, all'Inpgi e alle strutture sindacali deputate.

- Richiedere la corretta applicazione agli editori delle sanzioni della L. 233/2012, che prevedono “la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali benefici pubblici...” nel caso di mancato rispetto della legge.

- Si chiede inoltre che la Clan-Fnsi venga attivamente coinvolta nelle successivi fasi per l'attuazione della Legge 233/2012 sull'equo compenso.

Approvato dalla Commissione nazionale lavoro autonomo Fnsi
Roma, 12-18 luglio 2016