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14 giugno 2017

FINO AL 31 LUGLIO I REDDITI PER L'INPGI2


DAL 15 GIUGNO L'INVIO ON LINE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016
PER I LIBERI PROFESSIONISTI 






Dal 15 giugno al 31 luglio è attivo sul sito www.inpgi.it il servizio per l'invio della comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per l'attività giornalistica autonoma svolta nel corso del 2016. Il servizio funziona tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.


Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che abbiano svolto attività autonoma giornalistica come libero-professionisti con Partita IVA, come attività occasionale, partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti o mediante cessione di diritto d’autore.

Devono presentare denuncia anche coloro i quali, pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale, non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’anno 2016.

La comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 luglio e l’eventuale invio successivo a tale data comporterà l’applicazione di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale.

Si ricorda ai giornalisti che abbiano avuto esclusivamente collaborazioni coordinate e continuative che non devono presentare la comunicazione, tuttavia devono comunque comunicare all’Inpgi le modalità con cui hanno svolto la professione attraverso il modulo scaricabile da: http://www.inpgi.it/?q=node/692


Altre informazioni utili sul blog http://inpginotizie.it/


(Fonte: Inpgi) 

25 ottobre 2016

L'INFORMAZIONE NEI BLOG E' LAVORO GIORNALISTICO



IL 
TRIBUNALE DEL LAVORO DI ROMA 
CONDANNA
A PAGARE I CONTRIBUTI ALL’INPGI






Un'importante sentenza riconosce e delimita le caratteristiche del lavoro giornalistico su web, per il quale vanno versati i relativi contributi all'INPGI. 

Nel corso di una verifica ispettiva dell’INPGI svoltasi nel 2013, è stato rilevato che l’attività di alcuni giornalisti, consistita nel confezionamento di notizie e nel coordinamento di oltre 400 blogger, era da considerarsi, a tutti gli effetti, attività giornalistica.

Con sentenza n. 8395/2016 della sezione lavoro del Tribunale di Roma è stata integralmente accolta la domanda dell’INPGI che, in particolare, riguardava due giornaliste che avevano svolto attività consistente nel coordinamento dei blogger di una testata on line e nella gestione della pubblicazione di notizie su social network con modalità e caratteristiche per cui era ravvisabile la natura subordinata e giornalistica. 

L’attività oggetto di giudizio si inseriva nell’ambito dello spazio dedicato ai blog di una testata on-line e consisteva di fatto nel confezionamento di notizie, nel coordinamento di oltre 400 blogger (ai quali venivano proposti gli argomenti da trattare), nonché nella selezione ed indicazione delle notizie di maggior rilievo da evidenziare, ed infine nella modifica dei titoli e del contenuto dei testi. 
 
Nell’informazione resa con tali modalità, il Tribunale ha ravvisato gli elementi caratterizzanti l’attività giornalistica, utilizzando un concetto “dinamico” di giornalismo, in continuo divenire, perché al passo  con l’evoluzione degli strumenti di comunicazione e delle modalità espressive.  

Si legge nella sentenza:  “il giornalista svolge una complessa attività di natura intellettuale, volta alla diffusione di notizie tramite vari strumenti di comunicazione (nei tempi recenti la notizia viaggia oltre che mediante tradizionale giornale cartaceo, anche attraverso la radio, la televisione, da ultimo, anche via internet) sicché l’attività stessa può atteggiarsi diversamente a seconda dello strumento di diffusione utilizzato”.

Conseguentemente, viene preso atto che il blog è tra le nuove modalità espressive nel campo dell’informazione giornalistica on-line, essendo esso un contenitore di commenti in ordine a notizie già note (e aliunde divulgate al pubblico) e a notizie non ancora diffuse; e dunque può ritenersi di carattere giornalistico anche l’attività d’informazione svolta all’interno dei blog. 

Nell’attività oggetto di giudizio, conformemente all’orientamento elaborato sul punto dall’INPGI, è stata ravvisata la natura giornalistica perché desumibili in essa gli indici tipici elaborati dalla giurisprudenza, ancorché atteggiati in modo diverso da quello proprio dei tradizionali canali di diffusione. Rileva al riguardo il Giudice che “il Blog ‘è un contenitore … di commenti in merito alle notizie già note e aliunde divulgate al pubblico’,” e pertanto è uno strumento che ”comporta elaborazione e diffusione della notizia, ciò che è proprio del giornalista (essendo irrilevante il fatto che le notizie elaborate e diffuse siano eventualmente già note)”.

La pronuncia in questione assume particolare rilevanza in quanto interviene in un contesto, quello del mondo dei "social network", che costituisce sempre di più lo spazio virtuale all'interno del quale le nuove generazioni attingono e si scambiano notizie, informazioni, commenti e riflessioni e che sta diventando - di fatto - un ulteriore sistema di comunicazione attraverso il quale si fa informazione.


(Fonte: Inpgi)

20 giugno 2016

NUOVE REGOLE PER LA FORMAZIONE DEI GIORNALISTI


D'ORA IN AVANTI 
SARA' POSSIBILE ANCHE SOLO "ONLINE"




Si ricorda che con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione permanente continua (FPC) dei giornalisti.

La nuova regolamentazione semplifica le disposizioni vigenti. Queste le novità più importanti:

  • per l'assolvimento dell'obbligo formativo è necessario acquisire nel triennio almeno 20 (e non più 15) crediti derivanti da eventi deontologici (art. 2);
  • i crediti formativi possono essere acquisiti anche solo con eventi formativi on line, essendo stata eliminato il limite di 30 crediti per la formazione a distanza (art. 2);
  • gli iscritti all'Albo da più di 30 anni che svolgono attività giornalistica a qualsiasi titolo sono tenuti alla formazione limitatamente all'acquisizione dei 20 crediti deontologici triennali (art. 2);
  • per le iscrizioni in corso di triennio, il credito formativo e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d'anno (norma transitoria art. 2);
  • l'assunzione di cariche elettive per le quali la vigente legislazione contempli la possibilità di aspettativa dal lavoro è motivo di esenzione dallo svolgimento della FPC per la durata del mandato e limitatamente ad esso (art. 11);
  • è possibile richiedere il riconoscimento anche di eventi formativi individuali per un massimo di sei crediti nel triennio.

Il nuovo Regolamento è scaricabile dal sito dell'Ordine dei giornalisti all’indirizzo: http://www.odg.it/content/regolamento-generale
(Da: sito web Odg)